Il governo è già intervenuto con la sospensione dei mutui, ma l’emergenza legata al coronavirus verosimilmente potrebbe avere ripercussioni anche sui contratti d’affitto. I conduttori d’immobili potrebbero chiedere la riduzione dei canoni, scopriamo le soluzioni giuridiche ipotizzabili.
Un approfondimento del Sole 24 Ore ha fatto il punto sul ventaglio di possibili scenari nel rispetto delle normative giuridiche. Nel dettaglio, vediamo cosa potrebbe succedere considerando il caso in cui i locatari di immobili ad uso diverso chiedano la riduzione del canone per via delle contingenze dovute allo stato di emergenza. Ecco le possibili soluzioni giuridiche:
L’art. 1464 cc prevede “l’impossibilità parziale sopravvenuta” che rende possibile la riduzione della prestazione (canone). Bisognerebbe, tuttavia, considerare la vicenda del Coronavirus come “prestazione di una parte (locatore) divenuta solo parzialmente impossibile”. In ogni caso, però, va tenuto presente che la situazione di “impossibilità sopravvenuta parziale”, attualmente non ha le caratteristiche della definitività.
Ai sensi dell’art. 1467 cc potrebbe anche essere considerata “l’eccessiva onerosità sopravvenuta”. Ma si potrebbe determinare solo la pretesa di risoluzione del contratto da parte del conduttore (evitando il preavviso di 6 mesi per gravi motivi), ammesso che il locatore non proponga di modificare equamente le condizioni del contratto. Tuttavia, anche in questo caso pesa la non definitività della situazione di crisi “che determina l’eccessiva onerosità ed il fatto che vi è il rischio di risoluzione del contratto e, pertanto, di cessazione dell’impresa”, come sottolinea il Sole 24 Ore.
L’impossibilità parziale di rendere la prestazione dovuta (canone) solo in parte è regolata ai sensi dell’art. 1258 cc. In questo caso il locatario si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. “Anche qui, tuttavia, deve considerarsi che l’impossibilità parziale, allo stato, non è definitiva. Superata l’emergenza, infatti, l’immobile sarà nuovamente e totalmente utilizzabile”, precisa l’analisi del Sole 24 Ore.
Mentre a seguito del provvedimento di chiusura delle attività commerciali di cui al Dpcm dell’11 marzo 2020, viene ammessa la disposizione relativa alla cosiddetta impossibilità temporanea di adempiere alla propria obbligazione di cui all’art. 1256 cc. La mancanza degli incassi, quindi, determina l’impossibilità di adempiere al canone stabilito da contratto per il periodo per dell’emergenza. Da chiarire se, dal momento in cui cessi l’impossibilità sia cessata, il conduttore sarà tenuto al pagamento dei canoni precedenti non corrisposti.
L’art. 91 del DL 18/2020 , introduce una disposizione che considera le conseguenze di un inadempimento qualora le stesse derivino dal “rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto” precisando che tale situazione “è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 (responsabilità del debitore) e 1223 (risarcimento del danno) c.c.” e ciò in relazione a “eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti”.
Al netto dell’analisi svolta dal Sole 24 Ore, non risulta automatico il diritto del locatorio a usufruire di una riduzione del canone. Per ottenere la riduzione non resta che chiedere al locatore di rivedere le somme dovute per vie ordinarie con trattativa amichevole e transattiva o convocare il padrone delle mura in mediazione in caso di rifiuto. In ultima istanza, non rimane che la via giudiziale sostenendo una delle ipotesi sopra elencate.
Fonte: Idealista.it
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