Con il Decreto Cura Italia il Governo ha previsto un sostegno economico per i titolari di immobili commerciali che versano un canone di affitto e che in questo periodo sono stati costretti alla chiusura: non si stratta di uno sconto, ma di un credito di cui potranno beneficiare solo a compensazione e che corrisponde al 60% della rata. Ecco come funziona e a chi spetta.
Il credito di imposta introdotto dal decreto non si applica a tutte le attività commerciali che nel mese di marzo sono rimaste chiuse, ma solo a quelle accatastate nella categoria C/1, vale a dire negozi e botteghe. Esclusi dunque gli immobili classificati come D/8, ovvero grandi negozi e centri commerciali, così come le attività che forniscono beni o servizi di prima necessità che non hanno risentito del lockdown. Per fare qualche esempio, non hanno diritto allo sgravio gli ipermercati, le farmacie, i bar e i ristoranti, le edicole, le lavanderie e i negozi di commercio al dettaglio.
Attraverso una circolare del 3 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Per beneficiarne, dunque, bisogna avere già pagato l’affitto relativo al mese di marzo. Dopodiché bisogna inserire il codice tributo 6914 nel modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” oppure, qualora il contribuente proceda al riversamento dell’agevolazione, in quella “importi a debito versati”. Nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, va quindi indicato l’importo del canone di locazione versato.
Fonte: Immobiliare.it
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