E’ un’agevolazione prevista dall’articolo 16-bis del Testo Unico delle imposte sui Redditi. La misura della percentuale e il tetto massimo detraibile sono stati, a partire dal 2012, di anno in anno rispettivamente elevati al 50% e a euro 96.000 con le leggi di bilancio susseguitesi nel tempo. Questa misura di favore è stata confermata per l’anno 2020 anche con l’ultima legge di bilancio.
Chi potrà usufruirne?
– i proprietari ed i nudi proprietari
– i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
– i locatari e i comodatari
– gli imprenditori individuali per i beni non rientranti tra i beni strumentali o tra i beni merce
– i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) purché, come per l’imprenditore individuale, non si tratti di beni strumentali o di beni merce
– il familiare convivente del titolare del diritto sull’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
– il coniuge che in sede di separazione divenga assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
– il componente dell’unione civile
– il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto di interventi nè titolare di un contratto di comodato.
Per quali interventi si potrà utilizzare la detrazione?
a) manutenzione ordinaria (solo per interventi realizzati su parti di edifici condominiali)
b) manutenzione straordinaria
c) restauro e risanamento conservativo
d) ristrutturazione edilizia.
E’ compresa anche la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Quali documenti occorrono per la detrazione?
– la ricevuta del bonifico
– le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori.
– Per gli interventi realizzati sulle parti comuni, si può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma detraibile da parte del singolo contribuente.
La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto da costruttore di box e posti auto o per la loro realizzazione.
Le condizioni per fruire del beneficio sono le seguenti:
– acquisto della proprietà del box o posto auto dal costruttore o diritto di proprietà dell’area sulla quale il box o il posto auto devono essere realizzati
– vincolo di pertinenzialità con unità principale di proprietà
– rilascio, da parte dell’impresa costruttrice, della documentazione che attesti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi (cosiddetto costo di costruzione).
Agevolazione per l’acquisto di immobili ristrutturati
La detrazione spetta anche quando vengano acquistati immobili facenti parte di fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione o di ristrutturazione purché la ristrutturazione abbia riguardato l’intero fabbricato.
Per poter usufruire di tale agevolazione:
– l’unità immobiliare deve essere ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione o dalla cooperativa che ha eseguito l’intervento;
– l’acquisto o l’assegnazione devono intervenire entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori;
– l’immobile trasferito deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio.
La legge di bilancio 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione si opera non solo dall’IRPEF ma anche dall’IRES. La percentuale della detrazione della spesa sostenuta varia dal 50% al 65% a seconda dei tipi di intervento e delle caratteristiche dell’eventuale impianto sostituito e non è cumulabile con altre detrazioni.
Le principali detrazioni sono riconosciute per:
– La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
– Il miglioramento termico dell’edificio
– L’installazione di pannelli solari
– La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
– Altri casi particolari stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.
Le modalità e i limiti della detrazione sono gli stessi previsti per il recupero del patrimonio edilizio (a regime detrazione del 36% elevata al 50% dalla legge di bilancio 2020, limite di euro 48.000 elevato dalla legge di bilancio 2020 a euro 96.000, ripartizione in 10 quote annuali).
L’agevolazione riguarda interventi eseguiti:
– sugli immobili di tipo abitativo (non più soltanto su quelli costituenti l’abitazione principale);
– sugli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività produttive (intendendosi per tali anche quelli destinati ad attività professionali e agricole).
Le opere devono essere realizzate su edifici situati in zone ad alta pericolosità sismica (zone 1 e 2) ma possono riguardare edifici situati in zona sismica 318.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta nella misura del 50% (salvo, come si dirà più avanti, per il caso in cui l’intervento riduca il rischio sismico, situazione che rende superiore la percentuale di detraibilità). L’ammontare complessivo ammesso al beneficio è di euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno in cui la spesa è stata sostenuta e deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
Quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio dell’edificio in una classe di rischio inferiore rispetto a quella precedente i lavori, la detrazione viene aumentata al 70%. Quando il rischio si riduce di due classi (evidentemente l’unico caso è quello della riduzione dalla classe 3 alla 1) la detrazione spetta nella misura dell’80%.
La legge di bilancio 2018 ha poi introdotto una nuova detrazione, che ha caratteristiche proprie, quando vengano realizzati interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In questi limitati casi la detrazione è pari all’80% se i lavori determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore e pari all’85% se le classi di rischio migliorate sono due. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Questa detrazione è alternativa sia alle detrazioni per gli interventi antisismici sopra esaminate sia alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.
Per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM lavori pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444, spetta una detrazione pari al 90% della spesa sostenuta da suddividersi in dieci quote annuali di pari importo. Non sono previsti limiti di spesa: pertanto l’importo, sulla base della percentuale indicata, è interamente detraibile.
Gli interventi possono essere realizzati sulla facciata esterna di edifici esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Per poter beneficiare della detrazione è tuttavia necessario che l’immobile sia ubicato nelle zone A o B quali individuate nel Decreto Ministeriale.
La detrazione si applica nella misura del 110% delle spese sostenute e documentate. La detrazione riguarda le spese sostenute dal contribuente nello spazio di tempo che va dal giorno 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo (in luogo delle attuali dieci quote annuali).
Riguarda esclusivamente i seguenti interventi:
1) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (trattasi del cd. “cappotto termico”). La detrazione per questo tipo di interventi ha, quale limite di importo, la somma di euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio di cui fa parte;
2) lavori sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione e con determinate caratteristiche indicate nello stesso decreto e da un regolamento UE (811/2013) cui il decreto fa rinvio. La detrazione per questo tipo di interventi ha, quale limite di importo, la somma di euro 30.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio di cui fa parte ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito
3) lavori sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua sanitaria a pompa di calore e con altre caratteristiche tecniche indicate dal decreto. La detrazione per questo tipo di interventi ha, quale limite di importo, la somma di euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Fonte: Idealista.it
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