Gli immobili commerciali e gli uffici possono accedere al superbonus al 110%? Vediamo insieme, attraverso un recente chiarimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, i casi in cui anche non trattandosi di immobili residenziali questo bonus fiscale può spettare comunque agli interessati.
I proprietari di uffici o di locali commerciali che si trovano all’interno di stabili condominiali possono avere l’opportunità di richiedere il superbonus al 110%, ma solamente nel caso in cui si tratti di lavori fatti sulle parti comuni dal momento che questa agevolazione è ammessa in linea generale per interventi fatti su edifici abitativi.
Ricordiamo che questo bonus è applicabile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per tutti quei lavori fatti su singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici, mentre rimangono escluse tutte le sedi di svolgimento di attività professionali. Se però l’opera viene realizzata su parti comuni dell’edificio residenziale, il beneficio fiscale può essere ripartito tra i condomini, compresi i proprietari di immobili non residenziali che però fanno parte di quel determinato condominio. Di conseguenza ciò significa che il proprietario di un ufficio o di un immobile commerciale potrà godere del superbonus nella misura in cui i lavori siano fatti per le parti comuni, ma non per eventuali interventi sull’unità immobiliare.
Ed eccoci arrivati al punto sul quale l’Agenzia delle Entrate si è espressa di recente. Può accadere, infatti, che in un condominio ci siano più uffici e immobili commerciali che residenze; come funziona dunque il superbonus in questo caso?
Se la superficie delle unità immobiliari residenziali supera il 50% è possibile che sia ammesso alla detrazione anche il proprietario di immobili commerciali per lavori sulle parti comuni. Se invece la percentuale di abitazioni è inferiore a tale soglia è comunque ammessa la detrazione per i proprietari di immobili residenziali, ma vengono esclusi invece i proprietari di immobili commerciali anche per i lavori sulle parti comuni.
Fonte: Immobiliare.it
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