Secondo quanto disposto dal decreto legge liquidità la scadenza dei termini previsti per le agevolazioni prima casa è sospesa dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
Il testo del dl liquidità, relativo ai “Termini agevolazioni prima casa” (Art. 24), che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recita: “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020”.
Il dl liquidità – come segnalato da un articolo del Sole 24 Ore – ha disposto la sospensione per 313 giorni di “tuti i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa”. L’obiettivo è “evitare che tutte le difficoltà materiali e giuridiche connesse al periodo emergenziale dispieghino un riverbero negativo in ordine all’avvalimento di questo beneficio fiscale”.
Ma cosa significa nella pratica? Per capirlo bisogna ricordare i requisiti necessari per godere delle agevolazioni prima casa.
Per usufruire delle agevolazioni prima casa, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.
In merito proprio a quest’ultimo requisito, secondo le disposizioni del dl liquidità, se al 23 febbraio 2020 stava decorrendo il termine entro cui trasferire la residenza, come precisato dal Sole 24 Ore il decorso del periodo di 18 mesi riprenderà il 1° gennaio 2021. Nel caso in cui “il termine avesse dovuto decorrere tra il 23 febbraio e il 30 dicembre 2020, inizierà a decorrere il 1° gennaio 2021”.
C’è poi la questione del credito d’imposta per chi vende la prima casa e ne acquista un’altra entro un anno. In tal caso, “il periodo annuale che stava decorrendo al 23 febbraio 2020 riprenderà il decorso dal 1° gennaio 2021. Se l’atto di vendita viene stipulato tra il 23 febbraio e il 30 dicembre 2020, il periodo annuale per il riacquisto decorrerà dal 1° gennaio 2021”.
Sul fronte del termine di riacquisto per evitare la decadenza delle agevolazioni prima casa in caso di vendita entro cinque anni dal rogito, se il periodo annuale era in corso dal 23 febbraio 2020, è prevista una sospensione di 313 giorni, con conseguente ripresa del suo corso il 1° gennaio 2021; “se invece la vendita infraquinquennale è stipulata tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, per il riacquisto ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021”.
In merito infine all’alienazione infrannuale di una prima casa per averne acquistata un’altra, se il termine annuale previsto “stava decorrendo al 23 febbraio 2020″ è prevista la sospensione e la sua ripresa il 1° gennaio 2021”; se invece “il nuovo acquisto è effettuato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, per vendere ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021”.
Fonte: Idealista.it
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